Posted on 22 aprile 2008

In base all’art. 159 del Codice Civile, il regime patrimoniale legale per la famiglia è costituito dalla comunione dei beni, a meno che non sia stata stipulata diversa pattuizione tramite atto pubblico.
Ma cosa cambia se si dichiara di voler mantenere o meno l’unione dei beni?
La separazione dei beni è un regime patrimoniale coniugale, cioè un criterio di distribuzione tra i coniugi della ricchezza acquisita durante il matrimonio. Nel regime di separazione dei beni ogni coniuge è titolare esclusivo dei beni acquisiti durante il matrimonio.
Nel caso della comunione dei beni invece si stabilisce che la comunione non è, a dispetto del nome, una comunione di tutti i beni. Occorre quindi distinguere ciò che rientra nella comunione (beni della comunione) e ciò che invece non vi rientra e appartiene dunque esclusivamente a un coniuge o all’altro (beni personali dei coniugi).
Sono beni della comunione:
- gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio, eccezion fatta per i beni personali.
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi di quelle appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi.
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione.
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione.
- i beni destinati dall’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi dopo il matrimonio se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.
Sono invece beni personali e non rientrano in comunione:
- i beni di cui ciascuno dei coniugi era titolare (proprietà o altro diritto reale parziario) prima del matrimonio
- i beni acquistati durante il matrimonio per donazione o successione, a meno che nella donazione o successione non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
- i beni di uso strettamente personale di ciascuno dei coniugi e i loro accessori.
- i beni strumentali all’esercizio della professione.
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento per danni.
- i beni acquistati con il prezzo di alienazione dei beni personali, purché ciò sia dichiarato espressamente nell’atto di disposizione.
[wikipedia]
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni dei coniugi può essere fatta tramite dichiarazione verbale all’ufficiale di Stato Civile davanti al quale i futuri coniugi si presentano per il matrimonio civile. Nel caso di rito religioso la comunicazione va effettuata al parroco. La scelta del cambiamento di regime patrimoniale che avvenga successivamente al matrimonio va resa legale tramite atto stipulato in presenza di un notaio
E’ chiaro che certe scelte vanno ben ponderate tenendo presenti tutti i fattori in campo, quindi pensateci prima, in modo da non trovarvi a dover decidere davanti al parroco il giorno delle vostre nozze.